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IL VANTAGGIO FISCALE

Il Decreto Legislativo è molto chiaro: “Non concorrono a formare il reddito i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a € 3.615,20”.
A tal proposito occorre ricordare che nel tetto di € 3.615,20 vanno conteggiati anche gli eventuali contributi versati ai Fondi di categoria (FASI, FASDAC, QUASS e similari).
L’unico costo aggiuntivo per l’Azienda è il “Contributo di solidarietà” INPS pari al 10% dei contributi versati alla Cassa.
La possibilità offerta di distribuire un piano sanitario tramite una Cassa di Assistenza rappresenta quindi un’opportunità concreta in un mercato in forte crescita.

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